Ogni anno, con l’avvicinarsi dell’estate, in corsia parte la stessa discussione: chi prende le ferie quando, per quanto tempo, e se ci sono dei diritti scritti da rispettare. La risposta è sì — e sono nel CCNL Comparto Sanità, all’Art. 35. Vediamo cosa prevede in modo chiaro e senza giri di parole.
Quanti giorni di ferie spettano
Il monte ferie annuo dipende dall’articolazione oraria e dagli anni di servizio pubblico:
| Orario | Primi 3 anni | Dopo 3 anni |
|---|---|---|
| 5 giorni/settimana | 26 giorni | 28 giorni |
| 6 giorni/settimana | 32 giorni | 32 giorni |
A questi si aggiungono 4 giornate per le festività soppresse da fruire preferibilmente nell’anno solare.
Gli anni di servizio si calcolano su tutto il pubblico impiego — qualsiasi amministrazione, qualsiasi comparto, anche a tempo determinato. Non si riparte da zero ad ogni cambio di azienda sanitaria.

Ferie frazionate o continuative: come funziona
Qui sta il punto che crea più confusione. Il CCNL (Art. 35, comma 12) dice due cose insieme:
- Puoi frazionare le ferie in più periodi, compatibilmente con le esigenze del servizio.
- Se ne fai richiesta, hai diritto ad almeno 15 giorni lavorativi continuativi tra il 1 giugno e il 30 settembre.
In pratica: nessuno ti obbliga a stare via 15 giorni di fila. Ma se lo vuoi, l’azienda deve garantirtelo — non può spezzarti il periodo estivo in tronconi da 4-5 giorni contro la tua volontà.
La tutela per i genitori
Se hai figli in età di obbligo scolastico, puoi richiedere i 15 giorni continuativi nella finestra più stretta 15 giugno – 15 settembre, per allinearti alle vacanze scolastiche dei figli.

Come funziona la pianificazione
L’azienda è tenuta a concordare i turni di ferie estive entro il primo quadrimestre (fine aprile). Dopo la richiesta, deve risponderti entro 15 giorni.
Se le ferie vengono revocate o interrotte dopo che le hai già iniziate, hai diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio e delle spese già anticipate per il periodo non goduto.
Ferie e malattia
Ti ammali durante le ferie? Se la malattia dura più di 3 giorni o comporta un ricovero ospedaliero, le ferie si sospendono automaticamente. I giorni di malattia non scalano il tuo monte ferie.
Si possono monetizzare le ferie non godute?
No, durante il rapporto di lavoro le ferie non si monetizzano. Sono un diritto irrinunciabile. L’unica eccezione è alla cessazione del rapporto, quando le ferie non godute per esigenze di servizio vengono liquidate in busta paga.
Per smaltire le ferie arretrate, il CCNL prevede anche la possibilità — su base volontaria — di fruirle ad ore (Art. 37), previa programmazione con l’azienda.
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Conclusione
Le ferie estive si possono frazionare, ma il blocco di 15 giorni continuativi tra giugno e settembre è un tuo diritto — se lo richiedi, l’azienda non può negartelo senza motivazione oggettiva. Pianifica per tempo, fai richiesta formale e conserva la documentazione se qualcosa va storto.
Sì. Il diritto ai 15 giorni continuativi scatta solo se ne fai richiesta. Se preferisci frazionarle, puoi farlo compatibilmente con le esigenze del servizio.
No. La pianificazione deve essere concordata, tenendo conto delle richieste dei dipendenti. L’azienda non può imporre unilateralmente i periodi.
Devono essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. Solo alla cessazione del rapporto le ferie non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili.
Sì, se la malattia supera i 3 giorni o comporta ricovero. Devi comunicarlo tempestivamente all’azienda.
Sì, se il contratto copre il periodo estivo. Le ferie maturano proporzionalmente e i diritti contrattuali si applicano anche ai TD.

